Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il prenditore ha diritto di avere dal traente, o dall'emittente, uno o piu' duplicati della cambiale.
[2]Eguale diritto ha ogni altro possessore della cambiale verso il suo girante, e, per mezzo dei giranti anteriori, verso il traente, o l'emittente.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
