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[1]Chi da' l'avallo assume le obbligazioni della persona per la quale garantisce, ed e' obbligato cambiariamente, ancorche' non sia valida l'obbligazione della persona, per la quale l'avallo e' dato.
[2]Se non e' dichiarata la persona per la quale l'avallo e' dato, questo si reputa dato, nelle cambiali tratte, per l'accettante, e, se la cambiale non e' ancora accettata, per il traente; e, nei paghero' o vaglia cambiari, si reputa dato per l'emittente.
[3]Il possessore della cambiale deve adempiere verso l'avallante tutti quegli atti che sono necessari a conservare l'azione cambiaria verso la persona per la quale l'avallo e' dato.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
