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[1]Il pagamento della cambiale puo' essere garantito con avallo, ossia con la obbligazione di un terzo.
[2]L'avallo e' scritto sulla cambiale, e sottoscritto da chi lo presta.
[3]Esso si esprime colle parole «per avallo» od altre equivalenti.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
