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[1]L'accettante per intervento contrae obbligazione cambiaria verso tutti i giratari che susseguono alla persona, in onore della quale ha accettato.
[2]Questa obbligazione si estingue se la cambiale non sia presentata all'accettante per onore entro il termine stabilito per fare il protesto.
[3]L'onorato, e i giratari che lo precedono, conservano l'azione di regresso per mancata accettazione verso i loro autori, sebbene la cambiale sia stata accettata per intervento.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
