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[1]Nel corso di una controversia, ancorche' non appartenente agli oggetti indicati nell'articolo precedente, il giudice puo' ordinare, ad istanza di una delle parti, e anche d'uffizio, l'esibizione dei libri, per estrarne soltanto cio' che riguarda la controversia.
[2]Puo' ordinare altresi' l'esibizione di singole lettere o telegrammi riguardanti la controversia stessa.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
