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[1]La cambiale non accettata dal trattario, ne' dalle persone indicate per accettarla o per pagarla al bisogno, puo' essere accettata da un terzo. Pero' l'accettazione del terzo non toglie al possessore l'azione di regresso per ottenere cauzione, quando non consti dall'atto di protesto che fu da lui consentita.
[2]Puo' intervenire come terzo anche il trattario o l'indicato al bisogno, benche' abbia ricusato, in questa qualita', l'accettazione.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
