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[1]L'accettante e' direttamente obbligato al pagamento della cambiale.
[2]L'accettante e' tenuto ancorche' il traente fosse fallito prima dell'accettazione ed egli lo ignorasse.
[3]L'accettante e' obbligato cambiariamente anche verso il traente, ma non ha azione cambiaria verso di lui.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
