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[1]L'accettazione puo' essere limitata ad una somma minore di quella indicata nella cambiale.
[2]Qualunque altra limitazione o condizione equivale a mancanza, di accettazione, e produce l'azione di regresso, ma l'accettante rimane obbligato entro i limiti della sua accettazione.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
