Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
L'accettazione di una cambiale, pagabile in luogo diverso da quello della residenza dell'accettante, deve indicare la persona per mezzo della quale deve eseguirsi il pagamento. In mancanza di tale indicazione, s'intende che l'accettante stesso voglia pagare nel luogo stabilito.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
