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[1]La cambiale tratta a certo tempo vista dev'essere presentata per l'accettazione entro un anno dalla data; altrimenti il possessore decade dall'azione di regresso.
[2]Il traente e ciascuno dei giranti puo' stabilire un termine minore, e in questo caso colui che ha stabilito il termine, e gli obbligati che lo seguono, sono liberati dall'azione di regresso, se la cambiale non e' presentata entro il termine stabilito.
[3]Se la cambiale e' tratta da una piazza del Regno e pagabile in un paese estero, col quale il commercio si fa in tutto od in parte per via di mare, il termine indicato nella prima parte del presente articolo e' raddoppiato in tempo di guerra marittima.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
