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[1]La comunicazione dei libri, degli inventarii e dei fascicoli delle lettere e dei telegrammi indicati nell'articolo 20, non puo' essere ordinata in giudizio, che per affari di successioni, di societa', di fallimenti o di comunione di beni.
[2]La comunicazione ha luogo nel modo concordato tra le parti; in mancanza d'accordo, mediante deposito nella cancelleria.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
