Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La girata colla clausola «per procura, per incasso, per mandato, valuta in garantia,» od altra equivalente, non trasferisce la proprieta' della cambiale, ma autorizza il giratario ad esigerla, a protestarla, a stare in giudizio, ed anche a girarla per procura.
[2]Se alla girata fa aggiunta la clausola «senza garantia,» od altra equivalente, il girante non contrae obbligazione cambiaria.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
