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In mancanza di speciale indicazione del luogo del pagamento, il luogo indicato accanto alla designazione del trattario nelle cambiali tratte, e il luogo dell'emissione dei paghero' o vaglia cambiarii si reputa come il luogo di domicilio del trattario, o dell'emittente, e come il luogo, in cui deve farsi il pagamento.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
