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[1]La cambiale contiene l'obbligazione di far pagare, o di pagare, alla scadenza, una somma determinata al possessore di essa, nelle forme stabilite nel presente capo.
[2]Requisiti essenziali, comuni alle due specie di cambiali, sono:
[3]1. La data;
[4]2. La denominazione di «cambiale» espressa nel contesto della scrittura, oppure scritta dal traente, o dall'emittente, colla sua sottoscrizione;
[5]3. L'indicazione della persona del prenditore;
[6]4. Della somma da pagarsi;
[7]5. Della scadenza, e
[8]6. Del luogo del pagamento;
[9]7. La sottoscrizione del traente, o dell'emittente, col suo nome e cognome, o colla sua ditta, ovvero quella di un suo mandatario speciale;
[10]La cambiale tratta, che contiene l'obbligazione di far pagare, puo' anche denominarsi «lettera di cambio», e deve inoltre indicare:
[11]8. La persona del trattario.
[12]La cambiale contenente l'obbligazione di pagare puo' anche denominarsi «paghero' cambiario» «vaglia cambiario.»
[13]Non e' necessario, che la cambiale indichi la valuta o la causa, ne' che per essa si operi trasporto di valori da luogo a luogo.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
