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Gli amministratori delle societa' cooperative che non depositano nella cancelleria del Tribunale di commercio alla scadenza di ciascun trimestre l'elenco dei soci prescritto nell'articolo 221, e il cancelliere che non denuncia la omissione al procuratore del Re nei dieci giorni successivi, sono puniti colla multa fino a lire 300.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
