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Se il deposito dell'atto costitutivo e dello statuto delle societa' in accomandita, per azioni od anonime, degli atti che vi recano cambiamenti, delle situazioni mensili e dei bilanci, nella cancelleria del Tribunale civile, o del Tribunale di commercio, secondo i casi, non sia eseguito nei termini stabiliti o sia eseguito in modo incompiuto, ciascuna delle persone alle quali spetta di eseguirlo o di farlo eseguire e' punita con pena pecuniaria, che puo' estendersi fino a cinquanta lire per ogni giorno di ritardo.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
