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[1]Sono puniti con multa sino a 5000 lire, salve le maggiori pene comminate dal Codice penale:
[2]1. I promotori, gli amministratori, i direttori, i sindaci e i liquidatori delle societa', che, nelle relazioni o nelle comunicazioni d'ogni specie fatte all'assemblea generale, nei bilanci o nelle situazioni delle azioni, abbiano scientemente enunciato fatti falsi sulle condizioni della societa', o abbiano scientemente in tutto od in parte nascosti fatti relativi alle condizioni medesime;
[3]2. Gli amministratori e i direttori che scientemente, in difetto di bilanci o contro i loro risultamenti, o in conformita' ai bilanci fraudolentemente formati, abbiano distribuito ai soci, agli azionisti, ad agli accomandanti, interessi non prelevati sugli utili reali;
[4]3. Gli amministratori e i direttori che abbiano emesso azioni al disotto del loro valore nominale, acquistate azioni della societa', contrariamente alle disposizioni dell'articolo 143, o accordato anticipazioni sopra azioni della societa';
[5]4. Gli amministratori e i direttori che abbiano posto ad effetto una riduzione di capitale o una fusione di societa', contravvenendo alle disposizioni degli articoli 100 e 194;
[6]5. Gli amministratori e i direttori delle societa' d'assicurazioni sulla vita e delle societa' amministratrici di tontine, che abbiano contravvenuto alle disposizioni dell'articolo 144;
[7]6. I liquidatori che abbiano ripartito l'attivo sociale fra i soci, contravvenendo alle disposizioni degli articoli 200 e 215.
[8]La stessa pena si applica ai sindaci che, nei casi indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5, non abbiano, per i fini suddetti, adempiuto gli obblighi loro.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
