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Sono puniti colle pene stabilite dal Codice penale per la truffa coloro, che simulando o asserendo falsamente l'esistenza di sottoscrizioni o di versamenti ad una societa' per azioni, od annunziando al pubblico scientemente come addette alla societa' persone che tali non sono, ovvero commettendo altre simulazioni, hanno ottenuto o tentato di ottenere sottoscrizioni o versamenti.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
