Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Gli associati non sono obbligati, che alle contribuzioni determinate dal contratto; ed in nessun caso sono tenuti verso i terzi, se non ciascuno in proporzione del valore della cosa, per cui fu ammesso nell'associazione.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
