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[1]Sono applicabili alle associazioni di mutua assicurazione le norme riguardanti la responsabilita' degli amministratori, e la pubblicazione dell'atto costitutivo, dello statuto, degli atti che recano cambiamenti all'uno e all'altro, e dei bilanci delle societa' anonime, e le relative penalita'.
[2]Dai detti bilanci dovra' risultare l'impiego ed il deposito prescritto dall'articolo 144.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
