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[1]Le associazioni in partecipazione sono esenti dalle formalita' stabilite per le societa'.
[2]In mancanza dell'atto scritto, si possono provare cogli altri mezzi di prova permessi dalla legge commerciale; ma la prova testimoniale non e' ammessibile, fuorche' nei casi in cui e' permessa dal Codice civile.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
