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I partecipanti non hanno alcun diritto di proprieta' sulle cose cadenti nell'associazione, ancorche' da essi somministrate. Possono pero' stipulare che, nei rapporti fra associati, le cose da essi fornite siano restituite in natura, e, ove cio' non avvenga, hanno diritto al risarcimento del danno. Salvo questo caso, il loro diritto e' limitato ad avere il conto delle cose conferite nell'associazione, dei relativi profitti e delle perdite.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
