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[1]Nei Tribunali di commercio e' tenuto un registro, in cui sono notati i nomi dei commercianti che hanno presentato i libri, la natura di questi e il numero dei fogli firmati; lo stesso deve farsi per le annuali vidimazioni dei libri-giornali.

[2]I pretori, che hanno firmati o vidimati i detti libri, devono trasmetterne ogni anno la nota al Tribunale di commercio.

[3]Lo stesso dovere hanno i notari nei casi preveduti nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art23 · fonte del testo

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