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[1]Le societa' legalmente costituite in paese estero, le quali stabiliscono nel regno una sede secondaria od una rappresentanza, sono soggette alle disposizioni del presente Codice riguardanti il deposito e la trascrizione, affissione e pubblicazione dell'atto costitutivo, dello statuto, degli atti che recano cambiamenti all'uno od all'altro, e dei bilanci; e devono pubblicare inoltre il nome delle persone che dirigono od amministrano tali sedi, od altrimenti rappresentano la societa' nello Stato.
[2]Queste persone hanno verso i terzi la responsabilita' stabilita per gli amministratori delle societa' nazionali.
[3]Se le societa' estere sono di specie diversa da quelle indicate nell'articolo 75, si devono adempiere le formalita' prescritte per il deposito e la pubblicazione dell'atto costitutivo e dello statuto delle societa' anonime, e i loro amministratori hanno verso i terzi la responsabilita' stabilita per gli amministratori delle societa' anonime medesime.
[4]Le societa' costituite in paese estero, le quali hanno nel Regno la loro sede e l'oggetto principale della loro impresa, sono considerate come societa' nazionali, e sono soggette, anche per la forma e validita' del loro atto costitutivo, benche' stipulato in paese estero, a tutte le disposizioni della presente legge.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
