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Per gli affari conchiusi dalla societa' fino al giorno in cui il recesso o l'esclusione di un socio diviene efficace o in cui l'atto di cessione e' registrato nel libro dei soci, il socio receduto, escluso o cedente rimane obbligato verso i terzi per due anni dal giorno stesso, entro i limiti della responsabilita' stabilita dall'atto costitutivo.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
