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[1]L'ammissione di nuovi soci si effettua colla sottoscrizione da essi apposta nel libro dei soci, personalmente o mediante mandatario speciale. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da due soci, che non siano amministratori.

[2]Se l'atto costitutivo autorizza i soci a recedere dalla societa', la dichiarazione di recesso dev'essere annotata dal socio che recede nel libro dei soci, o notificata alla societa' per atto di usciere. Essa non e' operativa, che per la fine dell'anno sociale in corso, purche' sia fatta prima che incominci l'ultimo trimestre dell'anno stesso. Se e' fatta piu' tardi, il socio e' vincolato anche per l'anno seguente.

[3]L'esclusione dei soci non puo' aver luogo che per i motivi stabiliti dalla legge o dall'atto costitutivo. Essa dev'essere deliberata dall'assemblea generale, o dal Consiglio di amministrazione, secondo le disposizioni dell'atto suddetto.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art224 · fonte del testo

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