Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I soci non possono farsi rappresentare nell'assemblea generale, se non in caso d'impedimento riconosciuto legittimo dalla medesima.

[2]Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni che possiede.

[3]Nessun mandatario puo' rappresentare nella stessa assemblea piu' di un socio, oltre le ragioni proprie, se e' socio egli stesso.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art223 · fonte del testo

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