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[1]I soci non possono farsi rappresentare nell'assemblea generale, se non in caso d'impedimento riconosciuto legittimo dalla medesima.
[2]Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni che possiede.
[3]Nessun mandatario puo' rappresentare nella stessa assemblea piu' di un socio, oltre le ragioni proprie, se e' socio egli stesso.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
