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[1]Nessuno puo' avere in una societa' cooperativa una quota sociale maggiore di lire cinquemila. Se le quote sono rappresentate da azioni, le azioni non possono eccedere la somma di lire cento.

[2]Le azioni sono sempre nominative, e non possono essere cedute, se la cessione non sia autorizzata dall'assemblea, o dal Consiglio d'amministrazione, secondo le disposizioni dell'atto costitutivo.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art222 · fonte del testo

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