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[1]Gli amministratori delle societa' cooperative devono tenere il libro dei soci secondo le disposizioni dell'articolo 139, e in esso devono inoltre indicare:
[2]1. La data dell'ammissione, del recesso o dell'esclusione dei singoli soci;
[3]2. Il conto delle somme da ciascuno di essi versate e ritirate;
[4]Essi devono presentare alla fine di ogni trimestre alla cancelleria del Tribunale di commercio, nel cui circondario e' stabilita la sede della societa', un elenco dei soci entrati, usciti e rimasti nella societa' durante il trimestre, indicando il loro nome, cognome e domicilio.
[5]L'elenco dev'essere sottoscritto dagli amministratori e conservato dal cancelliere a libera ispezione di chiunque.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
