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[1]Le societa' cooperative sono sempre soggette alle disposizioni riguardanti le societa' anonime, quanto alla pubblicazione dei loro atti costitutivi, e dei posteriori cambiamenti, e quanto alle obbligazioni ed alla responsabilita' degli amministratori. Le pubblicazioni si fanno senza spese, e gli amministratori devono essere eletti fra i soci, e possono essere dall'atto costitutivo esonerato dall'obbligo di dare cauzione.
[2]Sono benanche applicabili alle societa' cooperative le disposizioni riguardanti le assemblee generali, il bilancio, i sindaci, e la liquidazione delle societa' per azioni, in quanto non sia diversamente provveduto negli articoli seguenti, o nell'atto costitutivo.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
