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[1]Il giornale e il libro degli inventari, prima di essere posti in uso, devono essere numerati e firmati a ciascun foglio da un giudice del Tribunale di commercio o dal pretore del luogo di residenza del commerciante; nell'ultima pagina dei libri suddetti, e del libro copia-lettere, dev'essere dichiarato il numero dei fogli che li compongono, e a questa dichiarazione il giudice o il pretore deve apporre la data e la firma, il tutto senza spesa.
[2]Il libro-giornale dev'essere presentato una volta all'anno al Tribunale di commercio od al pretore, e vidimato senza spesa immediatamente sotto l'ultima scrittura.
[3]Nei comuni, ove non risiede un pretore, la vidimazione del libro-giornale puo' eseguirsi da un notaro, che deve farne constare l'adempimento nel suo repertorio.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
