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Le porzioni spettanti ai soci od agli azionisti, che non si presentarono ad esigerle entro due mesi dalla pubblicazione accennata nell'articolo precedente, devono essere depositate nella Cassa dei Depositi e Prestiti, coll'indicazione del nome del proprietario, o dei numeri delle azioni, se queste sono al portatore. La Cassa paga alla persona indicata o al possessore, ritirando il titolo.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art217 · fonte del testo

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