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La disposizione dell'articolo 130 colla quale e' stabilito che non si possano emettere nuove azioni sino a che le prime non siano interamente pagate, non e' applicabile alle societa' cooperative che assumono le forme delle societa' anonime od in accomandita per azioni.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
