Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Compiuta la liquidazione, i liquidatori formano il bilancio finale coll'indicazione della porzione spettante a ciascuna quota o azione sul reparto dell'attivo sociale.
[2]Il bilancio formato dai liquidatori ed accompagnato dalla relazione dei sindaci e' depositato al Tribunale di commercio, e pubblicato in conformita' degli articoli 93 e 91.
[3]Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione fatta ai termini dell'articolo 93, i soci possono presentare i loro reclami al Tribunale.
[4]La sentenza emanata in contraddittorio di un socio e' efficace sullo stesso reclamo anche riguardo agli altri soci.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
