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[1]Compiuta la liquidazione, i liquidatori formano il bilancio finale coll'indicazione della porzione spettante a ciascuna quota o azione sul reparto dell'attivo sociale.

[2]Il bilancio formato dai liquidatori ed accompagnato dalla relazione dei sindaci e' depositato al Tribunale di commercio, e pubblicato in conformita' degli articoli 93 e 91.

[3]Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione fatta ai termini dell'articolo 93, i soci possono presentare i loro reclami al Tribunale.

[4]La sentenza emanata in contraddittorio di un socio e' efficace sullo stesso reclamo anche riguardo agli altri soci.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art214 · fonte del testo

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