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[1]Il commerciante deve fare in ciascun anno un inventario dei suoi beni mobili ed immobili, e dei suoi debiti e crediti di qualunque natura e provenienza.
[2]L'inventario si chiude col bilancio e col conto dei profitti e delle perdite, e dev'essere trascritto e firmato dal commerciante, di anno in anno, sopra un libro a cio' destinato.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
