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[1]La nomina dei liquidatori dev'essere fatta nell'assemblea generale che ordina la liquidazione, salve le disposizioni dell'atto costitutivo o dello statuto.
[2]Tanto per la nomina dei liquidatori, quanto per la surrogazione di essi per morte, rinunzia o rivocazione, e' necessaria la presenza di tanti soci, che rappresentino i tre quarti del capitale sociale, e il consenso di tanti di essi, che rappresentino la meta' del capitale medesimo. In caso diverso la nomina o la surrogazione dei surrogatori e' fatta dall'autorita' giudiziaria ad istanza degli interessati.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
