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Approvate il conto, e' compiuta la divisione del patrimonio sociale residuo, i libri ed i documenti non necessari ai singoli condividenti, devono essere depositati presso quello dei soci, che viene designato a pluralita' dei voti, e questi deve conservarli per cinque anni.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
