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[1]Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono fare il bilancio della liquidazione, e proporre la divisione tra i soci.

[2]Se la liquidazione e la divisione sono approvate non vi e' diritto a reclamo tra i soci, ne' verso i liquidatori. In caso di contestazione, il socio opponente deve dedurne le ragioni e promuovere il giudizio entro trenta giorni dalla notificazione legale del bilancio e del Progetto di divisione.

[3]Trascorso quel termine, senza che siano dedotti i motivi e sia introdotto il giudizio, il bilancio e la divisione s'intendono approvati, ed i liquidatori restano liberati.

[4]Promosso il giudizio, le questioni sulla liquidazione sono separate di diritto da quelle sulla divisione, alle quali i liquidatori possono rimanere estranei.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art207 · fonte del testo

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