Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono fare il bilancio della liquidazione, e proporre la divisione tra i soci.
[2]Se la liquidazione e la divisione sono approvate non vi e' diritto a reclamo tra i soci, ne' verso i liquidatori. In caso di contestazione, il socio opponente deve dedurne le ragioni e promuovere il giudizio entro trenta giorni dalla notificazione legale del bilancio e del Progetto di divisione.
[3]Trascorso quel termine, senza che siano dedotti i motivi e sia introdotto il giudizio, il bilancio e la divisione s'intendono approvati, ed i liquidatori restano liberati.
[4]Promosso il giudizio, le questioni sulla liquidazione sono separate di diritto da quelle sulla divisione, alle quali i liquidatori possono rimanere estranei.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
