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I creditori della societa' hanno diritto di esercitare contro i liquidatori le azioni derivanti dai loro crediti scaduti, fino a concorrenza dei beni sociali indivisi che ancora esistessero, e verso i soci l'azione personale per le quote non pagate, o per la responsabilita' solidaria ed illimitata, secondo la specie della societa'.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
