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[1]Salve le maggiori o minori facolta' ricevute dai soci, i liquidatori possono:

[2]Stare in giudizio, ed essere convenuti nell'interesse della liquidazione in ogni istanza civile o penale;

[3]Eseguire e compiere le operazioni di commercio attinenti alla liquidazione della societa';

[4]Vendere agl'incanti gli immobili sociali;

[5]Vendere agl'incanti o ad offerte private od anche in massa ogni proprieta' mobiliare della societa', fare transazioni e compromessi, liquidare ed esigere anche in caso di fallimento del debitore i crediti della societa' e rilasciare quietanze;

[6]Assumere per conto della liquidazione obblighi cambiari e contrarre mutui non ipotecari, ed in generale eseguire gli atti necessari alla liquidazione degli affari sociali.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art202 · fonte del testo

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