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[1]I liquidatori non possono intraprendere veruna nuova operazione di commercio. In caso di contravvenzione, sono responsabili personalmente e solidariamente per le operazioni intraprese.
[2]Non possono pagare ai soci veruna somma sulla quota che potra' loro spettare, finche' non siano pagati i creditori della societa'; ma i soci possono richiedere che le somme ritenute siano depositate presso uno degli istituti indicati nell'articolo 132, e che siano fatte le ripartizioni, anche durante la liquidazione, ogniqualvolta, oltre quanto occorre pel soddisfacimento di tutti gli obblighi sociali scaduti o da scadere, sia disponibile almeno un dieci per cento sulle azioni o sulle quote sociali.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
