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[1]Il commerciante deve tenere un libro giornale, che presenti giorno per giorno i suoi debiti e crediti, le operazioni del suo commercio, le sue negoziazioni, accettazioni o girate di effetti, e generalmente tutto quanto riceve e paga per qualsivoglia titolo, civile o commerciale, oltre la dichiarazione, mese per mese, delle somme impiegate per le spese della sua casa, e cio' indipendentemente degli altri libri, che sono d'uso nel commercio, ma non indispensabili.
[2]Deve anche conservare in fascicoli le lettere e i telegrammi che riceve, e copiare sopra un libro le lettere e i telegrammi che spedisce.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
