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[1]Pubblicato l'atto legale di liquidazione, nessuna azione in favore della societa', o contro di essa, puo' essere esercitata, se non in nome dei liquidatori, o contro di essi.
[2]Tutti gli atti emananti da una societa' disciolta devono indicare che essa e' in liquidazione.
[3]Alla societa' in liquidazione sono applicabili tutte le norme stabilite per le societa' esistenti, sia dalla legge, sia dagli atti costitutivi o dagli statuti, in quanto non siano incompatibili colla liquidazione, e salve le eccezioni determinate dalla legge.
[4]I doveri degli amministratori incombono, colla stessa responsabilita', ai liquidatori.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
