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[1]Se l'atto costitutivo o lo statuto della societa' non hanno determinato il modo della liquidazione e della divisione dell'asse sociale, si osservano le regole seguenti.
[2]Se i soci non sono unanimi nella nomina dei liquidatori, essa dev'essere fatta dall'autorita' giudiziaria, ad istanza degli amministratori, o di chi vi ha interesse, salve le disposizioni dello articolo 209.
[3]Finche' la nomina non sia stata fatta ed accettata, gli amministratori sono depositari dei beni sociali, e devono provvedere agli affari urgenti.
[4]Qualunque sia il disposto dell'atto costitutivo o dello statuto della societa', l'atto di nomina, o la sentenza che la contiene, ed ogni successivo atto, che importi cambiamento nelle persone dei liquidatori, devono essere, a cura di essi, depositati e pubblicati secondo le disposizioni della sezione II.
[5]Se la liquidazione ha luogo per lo spirare del termine stabilito alla durata della societa' o per il compimento dell'oggetto di essa, deve pubblicarsi una dichiarazione di liquidazione fatta dagli amministratori o dai liquidatori.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
