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[1]La fusione non puo' aver effetto che dopo trascorsi tre mesi dalla pubblicazione indicata nella prima parte dell'articolo precedente, salvo se consti del pagamento di tutti i debiti sociali, o del deposito della somma corrispondente nella Cassa dei Depositi e Prestiti, o del consenso di tutti i creditori.

[2]Il certificato comprovante l'eseguito deposito deve essere pubblicato secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

[3]Durante il suddetto termine ogni creditore delle societa' che si fondono puo' fare opposizione. L'opposizione sospende l'esecuzione della fusione, fino che non sia revocata o respinta con sentenza passata in giudicato.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art194 · fonte del testo

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