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[1]Finita o sciolta la societa', gli amministratori non possono intraprendere nuove operazioni; in caso di contravvenzione, essi contraggono responsabilita' personale e solidaria per gli affari intrapresi.

[2]La proibizione ha effetto dal giorno in cui sia spirato il termine della durata delle societa', o compiuto l'oggetto della sua impresa, o sia avvenuta la morte di uno dei soci, che renda impossibile la esistenza della societa', ovvero questa sia dichiarata in liquidazione dai soci o dal Tribunale.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art191 · fonte del testo

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