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[1]La societa' in nome collettivo si scioglie per la morte, interdizione, inabilitazione o fallimento di uno dei soci.
[2]La societa' in accomandita semplice si scioglie per la morte, interdizione, inabilitazione o fallimento dell'accomandatario, o di uno di essi, se sono piu'.
[3]Lo scioglimento non ha luogo nelle accomandite per azioni, se all'amministratore morto, interdetto o inabilitato venga surrogato un altro, nei casi previsti nell'articolo 119.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
