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[1]L'esclusione del socio non opera per se' sola lo scioglimento della societa'.
[2]Il socio escluso e' soggetto alle perdite, ed ha diritto agli utili fino al giorno della esclusione, ma non puo' esigerne la liquidazione, finche' le une e gli altri non siano ripartibili a norma del contratto sociale.
[3]Se al momento della sua esclusione trovansi operazioni in corso, egli deve sopportarne gli eventi, e non puo' ritirare la sua quota sociale fino al loro compimento.
[4]Il socio escluso non ha diritto ad una quota proporzionale delle cose sociali, ma soltanto ad una somma di denaro, che ne rappresenti il valore.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
