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[1]Puo' essere escluso dalla societa' in nome collettivo, e dalla societa' in accomandita semplice, il socio amministratore, che si vale della firma o dei capitali sociali ad uso proprio, che commette frodi nell'Amministrazione o nella contabilita', che si assenta, e, invitato in forma autentica a ritornare, non ritorna, ne' giustifica le ragioni dell'assenza.
[2]Dalla societa' in accomandita semplice, puo' essere escluso il socio accomandante, quando la cosa da lui conferita nella societa' sia perita prima della consegna, o anche dopo, se gliene era riservata la proprieta'.
[3]Dalla societa' in nome collettivo, ed in accomandita, puo' essere escluso:
[4]1. Il socio responsabile senza limitazione, che prende ingerenza nell'amministrazione, quando l'amministratore e' designato dall'atto di societa'; e il socio accomandante, che si ingerisce l'amministrazione contro il divieto espresso nell'art. 117;
[5]2. Il socio, che contravviene alle disposizioni degli articoli 109 e 111;
[6]3. Il socio che, costituito in mora, non paga la sua quota sociale;
[7]4. Il socio caduto in fallimento, interdetto o inabilitato.
[8]Il socio escluso non e' liberato dalle obbligazioni incorse e del risarcimento dei danni.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
