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[1]I sindaci devono:
[2]1. Stabilire, d'accordo con gli amministratori della societa', la forma dei bilanci e delle situazioni delle azioni;
[3]2. Esaminare, almeno ogni trimestre, i libri della societa' per conoscere le operazioni sociali e accertare la bonta' del metodo di scrittura;
[4]3. Fare frequenti e saltuari riscontri di cassa, e non mai piu' lontani di un trimestre l'uno dall'altro;
[5]4. Riconoscere, almeno una volta per ogni mese, colla scorta dei libri sociali, l'esistenza dei titoli o dei valori di qualunque specie depositati in pegno, cauzione o custodia presso la societa';
[6]5. Verificare l'adempimento delle disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto, relative alle condizioni stabilite per l'intervento dei soci nell'assemblea;
[7]6. Rivedere il bilancio e preparare sopra di esso la relazione, nel termine assegnato negli articoli 153 e 178.
[8]7. Vigilare le operazioni di liquidazione della societa';
[9]8. Convocare, con le norme dell'articolo 154, l'assemblea straordinaria, ed anche l'assemblea ordinaria, in caso di omissione da parte degli amministratori;
[10]9. Intervenire a tutte le assemblee generali;
[11]10. E, in generale, sorvegliare che le disposizioni di legge, dell'atto costitutivo e dello statuto siano adempiute dagli amministratori.
[12]I sindaci delle societa' non soggette alle disposizioni dell'art. 176 hanno diritto di ottenere ogni mese dagli amministratori uno stato delle operazioni sociali.
[13]I sindaci possono assistere alle adunanze degli amministratori, e far inserire negli ordini del giorno di queste adunanze e in quelle delle assemblee ordinarie e straordinarie le proposte che credono opportune.
Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009
